Concorso MIUR per l’abilitazione all’esercizio della libera professione geometra
Scadenza: 29/05/2017
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 32 del 28-04-2017
Indizione, per l’anno 2017, della sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra e di geometra laureato.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Visto l’art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’Unione Europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’Unione Europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive
modificazioni, recante norme sugli Esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio delle professioni;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 75, contenente modifiche
all’ordinamento professionale dei geometri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l’art.
197, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l’art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di dati personali;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ed in
particolare il Titolo III;
Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita’, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l’art. 9, comma 6;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l’art. 45;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l’art. 1,
comma 52;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’Esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonche’ della disciplina dei
relativi ordinamenti, ed particolare l’art. 55 cosi’ come modificato
dall’art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 sopracitata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma
dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed
in particolare l’Allegato D contenente la Tabella di confluenza dei
percorsi degli istituti tecnici previsti dall’ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, ed in particolare l’art. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2016, al n.
293, recante «Nomina dei Ministri», con il quale la sen. Valeria
Fedeli e’ stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1986, di approvazione del
regolamento per gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della libera professione di geometra, cosi’ come modificato ed
integrato con decreto 14 luglio 1987, il quale dispone, all’art. 2,
comma 1, che gli Esami hanno luogo, ogni anno, in un’unica sessione
indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, d’ora
in avanti denominato «Regolamento»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante
«Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
Atenei», cosi’ come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, cosi’ come
modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Disciplina delle classi di laurea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 631,
della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17
maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali
concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui
agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell’economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli
ambiti di articolazione dell’area «Tecnologie innovative per i beni e
le attivita’ culturali – Turismo»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze del 12
ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi
dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell’art. 46, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l’art.
4, comma 5 e l’art. 5, comma 9;
Visto il decreto del direttore generale degli Ordinamenti
scolastici del 27 luglio 2011 prot. n. 5213, di delega ai direttori
generali degli Uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle
Provincie di Trento e Bolzano;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall’Ufficio
legislativo di questo Ministero sull’accesso agli esami abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e
agrotecnico e condiviso dall’Ufficio di Gabinetto con nota prot. n.
27133 del 28 settembre 2015;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale,
reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – Dipartimento per
la formazione superiore e per la ricerca – Direzione generale per lo
studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione
superiore – con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l’indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli
di accesso agli Esami di Stato;
Ordina:
Art. 1
1. E’ indetta, per l’anno 2017, la sessione degli Esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra
e di geometra laureato.
2. Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei
conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si
applicano le seguenti definizioni:
candidato geometra: il candidato in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un
istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente
riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore
«Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio» di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
secondo la confluenza di cui all’Allegato D, unitamente al possesso
di uno dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lettere A, B, C,
D ed E della presente ordinanza;
candidato geometra laureato: il candidato in possesso di:
diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall’art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata
alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita’
indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario
nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree
specialistiche di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree
magistrali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi’
come riportate nella tabella E, allegata alla presente ordinanza,
nonche’ i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o
quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti
ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree
magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella
tabella B della presente ordinanza, e’ unica per tutti i candidati di
cui al precedente comma.
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d’esami sono ammessi i candidati geometri in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra
conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario
o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente
al settore «Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, ambiente e
territorio» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 88 citato in premessa che, alla data di presentazione
della domanda:
A) abbiano completato il tirocinio professionale della durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell’art. 9, comma 6, della legge 24
marzo 2012, n. 27, secondo le modalita’ indicate dall’art. 6, commi
da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita’ di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre
2015. La durata e le modalita’ di svolgimento del tirocinio di cui
alla presente lettera A si osservano, per l’eventuale periodo residuo
necessario al raggiungimento dei 18 mesi, anche per coloro i quali
hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio
secondo le tipologie di cui alle successive lettere B e C, di cui al
presente comma;
B) abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di
pratica biennale, presso un geometra, un architetto o un ingegnere
civile, iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un
quinquennio ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985,
n. 75;
C) abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo
almeno quinquennale di attivita’ tecnica subordinata, anche al di
fuori di uno studio professionale, ai sensi dell’art. 2, comma 2
della legge 7 marzo 1985, n. 75;
D) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1
del presente articolo, della certificazione di istruzione e
formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell’art. 69, comma 1, della
legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 citato
nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi
coerenti con le attivita’ libero professionali previste dall’Albo. I
Collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati accertano la
sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri
uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi
negativi, preclusivi dell’ammissione agli Esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati;
E) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1
del presente articolo, del titolo rilasciati dagli istituti tecnici
superiori di cui al Capo II del suddetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini di
sei mesi coerenti con le attivita’ libero professionali previste
dall’Albo. I Collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati
accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a
criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati
giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli Esami, sono
tempestivamente notificati agli interessati.
2. Alla sessione d’esami sono ammessi, altresi’, i candidati
geometri laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza
con le corrispondenti sezioni:
A) diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall’art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata
alla presente ordinanza;
B) laurea, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita’
indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i
presupposti, secondo le modalita’ di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e il Ministro
dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
C) lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270, cosi’ come riportate nella E allegata alla presente
ordinanza, nonche’ i relativi diplomi di laurea, di durata
quadriennale o quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. I candidati che al momento della presentazione della domanda
di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
completeranno entro e non oltre il 30 settembre 2017, devono
dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di
compimento della pratica professionale entro e non oltre il 10
ottobre 2017.
Art. 3
Sedi di esame
1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici del settore
«Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio»: nella
tabella A allegata alla presente ordinanza sono elencati gli istituti
che hanno comunicato la loro disponibilita’ per lo svolgimento delle
prove.
In relazione al numero ed alla distribuzione territoriale dei
candidati che avranno prodotto regolare domanda di ammissione, verra’
reso noto, con successivo, apposito provvedimento ministeriale,
l’elenco definitivo delle sedi presso le quali si svolgeranno le
prove d’esame ed ove si insedieranno le Commissioni esaminatrici.
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell’art. 10 del Regolamento, possono essere costituite
Commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di Collegi o
piu’ Commissioni operanti nella medesima localita’.
3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d’esame dovessero
risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda le possibilita’ ricettive dell’Istituto,
possono essere costituite Commissioni ubicate, ove necessario, anche
presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati
nella detta tabella A.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite
dei Collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo
art. 4, sono presentate le domande.
Art. 4
Domanda di ammissione – Modalita’
di presentazione – Termine – Esclusioni
1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale – domanda di ammissione agli
esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita’
stabilite dal successivo art. 5, soltanto all’istituto, indicato
nella tabella A, ubicato nella regione sede del Collegio competente
ad attestare il possesso del requisito di ammissione.
2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell’istituto
tecnico sede d’esame, devono, pero’, essere inviate al Collegio
provinciale di appartenenza che provvedera’ agli adempimenti previsti
dall’art. 7 della presente ordinanza.
Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita’:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il
timbro dell’ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;
b) a mano: fa fede l’apposita ricevuta che viene rilasciata
agli interessati dai Collegi, redatta su carta intestata, recante la
firma dell’incaricato alla ricezione delle istanze, la data di
presentazione ed il numero di protocollo;
c) tramite posta elettronica certificata al Collegio
competente: fa fede la stampa che documenta l’inoltro della PEC.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3
del medesimo articolo.
4. L’esclusione puo’ avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Art. 5
Domanda di ammissione – Contenuto
1. La domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con
marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata
nel successivo art. 6, e’ redatta dai candidati mediante
autocertificazione contenente la seguente dicitura: «Il/la
sottoscritto/a …, consapevole delle sanzioni previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che i
dati riportati dall’interessato/a assumono valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46 e 47,
nonche’ delle conseguenze di carattere amministrativo e penale
previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano
dichiarazioni non corrispondenti a verita’ e falsita’ negli atti,
dichiara»
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica e l’indirizzo al quale desiderano che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di
esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di
ammissione ad una diversa sede di esame;
di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione
del Collegio territoriale di appartenenza;
di aver conseguito uno dei titoli indicati dall’art. 2, commi 1
e 2, della presente ordinanza, con precisa indicazione:
a) per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo
grado: denominazione o indirizzo ed articolazione;
b) per i soli titoli di laurea di cui all’art. 2, comma 2,
lettere A, B e C della presente ordinanza: denominazione;
c) dell’istituto/ateneo sede d’esame;
d) dell’anno scolastico/accademico di conseguimento;
e) del voto riportato;
f) dell’istituto/ateneo che ha rilasciato il titolo se
diverso da quello sede d’esame;
g) della data del titolo;
di aver svolto il tirocinio secondo una delle modalita’
indicate dall’art. 2, comma 1 della presente ordinanza, lettere A, B
e C. Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma
richiesto dalla normativa per l’iscrizione nei rispettivi albi, di
uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere D ed E,
ovvero di uno dei titoli di cui all’art. 2, comma 2, lettera B della
presente ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui
all’art. 55, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328 – cosi’ come modificato dall’art. 1, comma 52
della legge n. 107/2015 citata nelle premesse, anche espletato
secondo le modalita’ indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
2. Il requisito del tirocinio previsto deve essere maturato entro
e non oltre il 30 settembre 2017. Entro il 10 ottobre 2017, il
candidato e’ tenuto a dichiararne, sotto la propria responsabilita’,
il possesso con apposito atto integrativo dei contenuti della domanda
gia’ presentata, indirizzato al dirigente scolastico dell’istituto
sede d’esame e da inviare al Collegio competente, allegando
l’attestato di compimento della pratica professionale.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per
lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione
ai sensi dell’art. 39 legge n. 448/1998, «l’esistenza delle
condizioni personali richieste».
Art. 6
Domanda di ammissione – Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli Esami devono essere allegati i
seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all’attivita’ professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l’avvenuto versamento:
della tassa di ammissione agli Esami dovuta all’erario nella
misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore
dell’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, deve essere
effettuato presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il
modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello
dell’Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza
anagrafica del candidato);
del contributo di 1,55 euro dovuto all’istituto sede di esame
a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive
modificazioni (chiedere all’istituto gli estremi del conto corrente
postale da utilizzare);
fotocopia non autenticata di un documento di identita’ (art.
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.
Art. 7
Adempimenti dei Collegi
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i Collegi provinciali o territoriali, verificata la
regolarita’ delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto
ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano, entro e non
oltre i successivi trenta giorni, al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca esclusivamente tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo DGOSV@postacert.istruzione.it,
nonche’ al Consiglio nazionale:
il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine
della determinazione del numero delle commissioni da nominare. La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell’ipotesi che non sia
pervenuta alcuna domanda;
un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e
numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa
indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. I
Collegi predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo
(articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle
domande, con riferimento, in particolare, sia all’iscrizione nel
Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2.
2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non puo’ essere posteriore al 30
settembre 2017.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal
Presidente del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta
verifica della regolarita’ delle domande ricevute e di aver compiuto
ogni accertamento di competenza.
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalita’ di cui
all’art. 7, comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti di
competenza.
5. Entro e non oltre il 13 ottobre 2017, i Collegi provvedono
alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti
tecnici ai quali sono indirizzate, o ai dirigenti scolastici di
quegli istituti indicati dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca in caso di diversa assegnazione
disposta a norma del precedente art. 3 della presente ordinanza,
trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di
partecipazione agli Esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro
originale del medesimo elenco di cui sopra gia’ trasmesso al
Ministero.
Detto elenco e’ integrato con apposita nota recante indicazione:
di eventuali altre variazioni gia’ comunicate al Ministero;
dell’avvenuta maturazione, entro il 30 settembre 2017, del
requisito di ammissione, allegando le successive dichiarazioni,
prodotte nei modi e nei tempi di cui al precedente art. 5, comma 2;
della eventuale, mancata maturazione del requisito di
ammissione di cui sopra.
Art. 8
Calendario degli esami
1. Gli Esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
24 ottobre 2017, ore 8,30: insediamento delle Commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
Commissioni medesime;
25 ottobre 2017, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
26 ottobre 2017, ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritta;
27 ottobre 2017, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta e/o scritto-grafica.
2. L’elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono
notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati, mediante affissione all’albo dell’istituto sede
degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti Collegi, ai
quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali
comunicazioni individuali (art. 12, comma 7, Regolamento).
Art. 9
Prove di esame
1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute
dal Collegio (art. 3, comma 4, della presente ordinanza), alle
rispettive sedi di esame nei giorni e nell’ora indicati per lo
svolgimento delle prove scritto-grafiche, muniti di valido documento
di riconoscimento.
2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e
consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli
argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono
indicati nell’allegata tabella B.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna
delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce ai
rispettivi temi (art. 12, comma 1, Regolamento).
4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di
manuali tecnici e l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e
non stampanti (allegato «A» Regolamento).
5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi
sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e
definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di
sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla
Commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione
che non si determini un prolungamento del previsto calendario di
Esami (art. 12, comma 9 e 10, Regolamento).
Art. 10
Rinvio
Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le
disposizioni contenute nel Regolamento.
Art. 11
Delega
Per l’emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi
delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, con
particolare riferimento al decreto di costituzione delle Commissioni
di cui all’art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 15 marzo 1986,
modificato dal decreto ministeriale 14 luglio 1987, e’ conferita
delega al direttore generale per gli Ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 aprile 2017
Il Ministro: Fedeli